COSA È L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

La figura dell’Amministratore di Sostegno, introdotta nel Codice Civile dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, ha come finalità la tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. L’amministrazione di sostegno si aggiunge, nel codice, agli istituti della interdizione e della inabilitazione ma se ne differenzia per il fatto che è tesa a tutelare meglio e a limitare meno possibile la capacità d’agire del soggetto beneficiario della misura. L’art. 409 c.c. stabilisce che “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”. Soltanto per gli atti i quali richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, dall’attivazione della misura per il beneficiario deriverà una limitazione della capacità.
Inoltre a differenza dell’interdizione o dell’inabilitazione l’amministrazione di sostegno potrà avere anche carattere transitorio, fino al permanere delle condizioni che hanno determinato la nomina.

L’amministratore di sostegno svolge i suoi compiti come volontario anche se il giudice tutelare, in funzione della sua professionalità e della complessità dell’amministrazione, può stabilire un equo indennizzo.

CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

CHI PUO’ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”.

L’art. 408 del c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

  • in primo luogo, deve essere valorizzatal’eventuale designazione dell’amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
  • in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso. Nell’effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
    • il coniuge che non sia separato legalmente;
    • la persona stabilmente convivente;
    • il padre, la madre, i figli, il fratello o la sorella;
    • parenti entro il quarto grado;
    • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;

COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I compiti di natura assistenziale e patrimoniale e gli atti che dovranno essere compiuti dall’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario o in assistenza allo stesso sono indicati dettagliatamente nel decreto di nomina del giudice tutelare come previsto dall’art. 405 comma 5 c.c. Il giudice infatti, dopo un’attenta valutazione dei desideri e dei bisogni del beneficiario, nella tensione di tutelarlo nel modo migliore e di limitare meno possibile la sua capacità d’agire, stabilisce l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e/o gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno è tenuto a svolgere la sua funzione con fedeltà e diligenza e ha l’obbligo di prestare in tal senso giuramento. Con il giuramento, l’Amministratore assume formalmente e solennemente l’incarico di protezione del beneficiario nel pieno rispetto di quanto definito dal giudice nel decreto di nomina e del benessere e dei desideri della persona tutelata. Inoltre l’art. 405 n. 6 cod. civ. prevede la necessità che l’amministratore di sostegno periodicamente debba “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”. Nel decreto di nomina sarà il giudice a prevedere se e con quale regolarità l’Amministratore dovrà rendicontare.

CHI PUO’ PRESENTARE IL RICORSO E COME

La legge stabilisce quali siano gli unici soggetti idonei a presentare il ricorso. Possono chiedere l’Amministrazione di Sostegno:

  • il beneficiario, anche se interdetto o inabilitato
  • il coniuge o la persona stabilmente convivente
  • i genitori
  • i figli
  • i fratelli/sorelle
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • il tutore o il curatore
  • il Pubblico Ministero
  • servizio sociale

La nomina dell’Amministratore di Sostegno si richiede mediante ricorso ALLEGATO QUI (collegamento ipertestuale con modello ricorso Tribunale di Trieste) da presentare alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o allo Sportello, insieme ai seguenti documenti:

  •  fotocopia documento d’identità del beneficiario e del richiedente
  •  certificazione medica attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso e informazioni circa il medico curante e i servizi di riferimento (vedi facsimile)
  •  documentazione attestante le condizioni economiche e patrimoniali del beneficiando (vedi facsimile)
  •  marca da bollo da 27,00 euro